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jueves, 26 de julio de 2018

Regola per le Monache - san Cesario di Arles

Regola per le Vergini - san Cesario di Arles


S. Caesarii Regula ad virgines

(Estratto da "Patrologia Latina Database" Vol. 67 - Migne


Regula ad virgins
(PL 67 1106C) CAPITULA.
PROLOGO DI SAN CESARIO ALLE VERGINI
Il vescovo Cesario alle sante e molto venerabili sorelle in Cristo, stabilite nel monastero che abbiamo fondato su ispirazione e con l’aiuto di Dio.
Dato che il Signore, per sua misericordia, si è degnato di ispirarci ed aiutarci a fondare per voi un monastero, vi abbiamo preparato delle norme spirituali e sante sul modo in cui dovete vivere nel monastero stesso secondo le regole degli antichi Padri affinché, con l'aiuto di Dio, possiate osservarle. Implorate dunque con assidue preghiere il Figlio di Dio perché venga a visitarvi, rimanendo nella cella del monastero, affinché possiate poi dire con fiducia: “trovai l’amore dell’anima mia” (Ct 3,4). Perciò vi prego, sante vergini e anime consacrate a Dio - che siete pronte, con le lampade accese e con coscienza tranquilla, alla venuta del Signore - di chiedere con le vostre sante preghiere che anch’io possa accompagnarvi nel vostro percorso, dato che conoscete il lavoro da me fatto per fondare il vostro monastero. Così, quando entrerete felicemente nel Regno con le sante e sagge vergini, otterrete col vostro suffragio che io non rimanga fuori con le stolte. La protezione divina possa concedere al vostro splendore, che intercede a mio favore e che risplende fra le gemme più preziose della Chiesa, di riempirvi dei beni presenti e di rendervi degne di quelli eterni.
(1105)
1. Imprimis observandum est ut de monasterio usque ad mortem suam nulla egrediatur.
2. A maledicto et iuramento abstineant.
3. De habitu mutando et obedientia exhibenda.
4. Ut nihil ex his quae secum exhibuit sibi reservet, nec per se ipsam eleemosynas faciat.
5. Ut nulla infantula nisi a sexto anno excipiatur. (1106D)
6. Ut unaquaeque non quod ipsa voluerit, sed quod (1105D) ei iussum fuerit, operetur.
7. Ut nemo cellulam peculiarem habeat.
8. Ut dum psallitur, nemo loquatur.
9. Nemo filiam cuiuscunque de fonte suscipiat.
10. Ut signo tacto nulla tardius veniat.
11. Qualis debet esse ancilla Dei dum castigatur.
12. Qualiter se debeat, quae aliquid negligenter egerit, humiliare. (1107A)
13. In vigiliis studendum ut nemo dormiat.
14. Ut in lanificiis faciendum suum pensum quotidianum accipiat.
15. Ut nemo sibi aliquid proprium iudicet.
16. Matri et praepositae obediendum, ad mensam penitus non loquendum.
17. Ut omni tempore duabus horis lectioni vacent.
18. Ut sedentes ad opera, aut meditentur quae sancta sunt, aut taceant.
19. Ut quae nobiles sunt de divitiis vel parentum nobilitate non extollantur.
20. Ut dum psallitur, quod sonat in ore, hoc teneatur in corde.
21. De custodia oculorum.
22. Ut peccatum alterius non celetur.
23. Nihil occulte accipiendum.
24. Qualiter distingui debeant quae aut furtum fecerint, aut invicem sibi manum miserint.
25. Ut sollicitudine praepositae vestimenta fiant; a matre dispensentur. (1107B)
26. Ut in una cellula vestimenta sanctarum sanctimonialium reponantur.
 27. Ut nemo sibi proprium aliquid operetur.
28. Qualis vel qualiter cellaria debeat ordinari.
29. Qualiter balneo debeant uti.
30. Qualis in cella infirmarum praeposita esse debeat, et qualiter cellarium sequestratum ipsae infirmae habeant. (1108A)
31. Qualiter distringi debeat haec quae aut conviciis, aut maledictis, aut quibuscunque criminibus laeserit sorores suas.
32. Qualiter agere debeat abbatissa.
33. Qualiter provisores monasterii intra monasterium debeant introire.
34. Ut viri aut mulieres saeculares in monasterium non introeant.
35. Quomodo abbatissa in salutatorium procedere debeat.
36. Ut convivium in monasterio nulli fiat, nisi de aliis aut locis, aut civitatibus venientibus religiosis feminis.
37. Qualiter ancilla Dei suos parentes debeat salutare.
38. Ut abbatissa nunquam, nisi infirmitate faciente, extra congregationem manducet.
39. Admonitio vel contestatio qualiter abbatissa, praeposita, vel cellaria infirmis debeat obtemperare. (1108B)
40. Ut ancillae Dei nihil a parentibus transmissum (1108B) sine consilio abbatissae suscipiant; quod plus fuerit quam opus est, illis quae indigent ministretur.
41. Qualiter tinctura fiat, vel lectualia qualia habere debeant.
42. De plumariis, et ornatu monasterii.
43. Contestatio ac recapitulatio, ut nihil de institutione minuatur.


Dato che osserviamo che nei monasteri femminili molte norme sono diverse da quelle dei monaci, tra le tante ne abbiamo scelte poche con le quali possa essere regolata la vita comune di anziane e giovani, in modo che cerchino di realizzare spiritualmente ciò che considerarono particolarmente adatto al loro sesso; queste sono le cose più importanti che convengono alle vostre sante anime.

I. Se una, lasciati i suoi parenti, ha voluto rinunciare al mondo ed entrare nel santo ovile, per potersi sottrarre con l'aiuto di Dio alle fauci dei lupi spirituali, non esca dal monastero fino alla morte, neanche per entrare in Basilica, dove si vede una porta.

II. Si impegnino a respingere ed evitare il giuramento e l’imprecazione, come veleno del demonio.

III. A colei che, ispirata da Dio, si converte alla vita monastica, non sia lecito indossare subito l'abito religioso, se non prima che la sua scelta sia stata messa alla prova con molta pratica; ma, affidata ad una delle anziane, stia per un anno intero con l'abito con cui è venuta. Tuttavia decida la priora questo cambio d'abito o l'avere il letto nel dormitorio; la stessa priora cerchi di regolare i tempi, più o meno lunghi, quando conoscerà la persona e la sua compunzione.

IV. A loro volta quelle che vengono al monastero da vedove o dopo aver lasciato i mariti o con l'abito già cambiato, siano accolte solo dopo che abbiano fatto atti di donazione o di vendita a chi vogliono di tutto il loro patrimonio, in modo che non si riservino niente di proprio da amministrare o da possedere, secondo le parole del Signore: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi” (Mt 19,21) e: “Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo” (Lc 14,27:33). Per questo motivo vi dico ciò, venerabili figlie, perché le monache che avranno qualcosa in loro possesso, non potranno giungere alla perfezione. Se anche quelle che scelgono la vita monastica ancora vergini non vorranno adempiere questo impegno, non siano accolte o perlomeno, non si permetta loro di ricevere l'abito religioso, fino a che non si siano liberate da tutti i vincoli di questo mondo.
Invece, quelle che non possono avere la disponibilità della loro sostanza, essendo vivi i genitori o perché ancora minorenni, siano costrette a fare un atto di vendita quando potranno avere a disposizione i beni dei genitori o quando saranno giunte all'età legale. Stabiliamo così alle sante anime vostre, per il timore dell'esempio di Anania e di Safira (At 5,1 ss.) che, avendo detto agli Apostoli di aver consegnato tutto, consegnarono (solo una) parte e tennero infedelmente per sé la parte (rimanente); cosa che non è bene fare, né è lecito, né conviene. A nessuna, nemmeno alla madre badessa, sia lecito avere al proprio servizio un’ancella personale; ma se fosse necessario, riceva in sua aiuto una delle più giovani.

V. Se è possibile, nel monastero si accolgano difficilmente o per niente le bambine piccole, se non dai sei o sette anni, in modo che possano già imparare a leggere e scrivere e a mettere in pratica l’obbedienza. Non si accolgano assolutamente le figlie di nobili o non nobili ricevano assolutamente figlie, sia di nobili sia di non nobili, da assistere o da istruire.

VI. Nessuna scelga di svolgere secondo il suo capriccio un lavoro o un'attività; ma spetterà al parere dell'anziana di ordinare ciò che troverà utile.

VII. A nessuna sia concesso di scegliersi un alloggio privato né di avere una camera o un armadietto o simile che si possa chiudere a chiave per uso esclusivo; ma tutte stiano in letti separati dentro un unico locale. Riguardo a quelle che sono anziane o malate, è bene prestare attenzione e disporre che non abbiano ognuna la propria cella, ma che si riuniscano tutte in una sola e qui risiedano.

VIII. Non parli mai ad alta voce, secondo ciò che disse l'Apostolo: “Scompaiano da voi ogni (asprezza, sdegno, ira,) grida” (Ef 4,31). Similmente, mentre si salmeggia, non sia assolutamente consentito chiacchierare né lavorare.

IX. Nessuna si permetta di tenere a battesimo i figli né di un ricco né di un povero.

X. Dato il segnale dell'ufficio divino o del lavoro, colei che arriverà in ritardo subirà, come è giusto, un rimprovero. Che se, ammonita una seconda e una terza volta, non avrà voluto correggersi, sia tenuta in disparte dalla preghiera o dal refettorio.

XI. Colei che viene ammonita, castigata, rimproverata per qualsiasi colpa, non osi affatto rispondere a chi la rimprovera; se poi non vorrà eseguire ciò che le è stato ordinato, sarà lasciata fuori dalla preghiera comune o dalla mensa a seconda del tipo di colpa.

XII. Quelle che lavorano in cucina, ricevano ognuna un bicchiere in più di vino puro per la loro fatica. In ogni servizio fisico, sia in cucina come per tutto ciò che serve alle necessità quotidiane, tutte (le sorelle) devono alternarsi, tranne la madre badessa e la priora.

XIII. Durante le veglie, per evitare che (le sorelle) si assopiscano per l’inattività, svolgano  un’attività che non distragga la mente dall'ascolto delle letture. Se qualcuna è gravata dal sonno, la si inviti a rimanere in piedi tra le sorelle sedute, affinché possa tener lontana da sé l’indolenza del sonno e non sia trovata tiepida o negligente nell'Opera di Dio.

XIV. Anche nel lavoro di filatura ricevano ogni giorno con umiltà la quantità di lana assegnata a ciascuna e facciano a gara per compiere il lavoro con grande operosità.

XV. Nessuna consideri qualcosa come di sua proprietà, sia per il vestiario sia per qualunque altra cosa.

XVI. Nessuna faccia alcunché mormorando,  per non perire nella stessa condanna dei mormoratori, secondo quanto dice l'Apostolo: “Fate tutto senza mormorare” (Fil 2,14). 2. Tutte obbediscano alla madre badessa dopo Dio, siano rispettose verso la priora. Quando siedono a mensa stiano in silenzio; e volgano l’animo alla lettura. Quando poi cesserà la lettura, non venga meno la sacra meditazione nel cuore. Se però ci fosse qualche necessità, se ne prenda carico chi è incaricata della mensa, ma si chieda ciò che serve  piuttosto con un cenno che con la voce. Non sia soltanto la vostra bocca a prendere il cibo, ma anche le orecchie ascoltino la parola di Dio.

XVII. Tutte imparino a leggere e a scrivere; in ogni stagione siano dedicate quotidianamente due ore alla lettura, cioè dal sorgere del sole fino all'ora seconda.

XVIII. Invece nel tempo rimanente della giornata facciano il proprio lavoro, e non perdano tempo in chiacchiere, secondo ciò che disse l'Apostolo: “Lavorando in silenzio” (2 Ts 3,12) ; ed ancora: “Nel molto parlare non manca la colpa” (Pr 10,19). Per questa motivo dovete parlare esclusivamente di ciò che riguarda l'edificazione o l’utilità dell’anima. Quando però lo esige la necessità del lavoro, allora parlino. Invece, mentre le altre lavorano insieme, una delle sorelle legga fino all'ora terza, nel tempo rimanente  non si interrompa la meditazione della parola di Dio e la preghiera interiore. Abbiate “un cuore solo e un’anima sola” nel Signore, “Fra voi tutto sia comune”; infatti così si legge negli Atti degli apostoli: “Fra loro tutto era comune... veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno” (At 4,32:35).

XIX. Quelle che possiedono qualcosa nel mondo, quando entrano in monastero con umiltà lo offrano alla madre badessa, affinché sia utile alle necessità comuni. E quelle che non possiedono nulla, non cerchino in monastero quelle cose che non poterono avere neanche fuori. Invece, le altre che nel mondo mostravano di possedere qualcosa, non disprezzino le loro sorelle che vennero a questa santa fraternità da una condizione di povertà, né si insuperbiscano dei loro averi, offerti al monastero, come se ne usufruissero ancora nel mondo. A che serve distribuire (i propri averi), e farsi povero donando ai poveri, se la misera anima si gonfia di superbia diabolica? Vivete dunque tutte in unanimità e concordia, e ognuna onori nell’altra Dio, di cui avete meritato di essere tempio. Perseverate senza interruzione nella preghiera, secondo ciò che dice il Vangelo: ”Vegliate in ogni momento pregando” (Lc 21,36) per essere ritenuti degni; e l'Apostolo: “pregate ininterrottamente” (1 Ts 5,17).

XX. Quando invece pregate Dio con salmi ed inni, riflettete nel cuore ciò che pronunciate con la voce. Qualsiasi lavoro compiate, quando non state leggendo, meditate sempre qualcosa delle Sacre Scritture. Le sorelle inferme devono essere trattate in modo che guariscano il prima possibile ma, quando avranno ricuperato la vitalità di prima, ritornino alla più salutare consuetudine dell'astinenza. Il vostro abito non sia appariscente, e non cercate di piacere per come siete vestite, ma per il vostro contegno, come conviene alle vostre intenzioni (di vita).

XXI. Non scaturisca in voi, per istigazione diabolica, nessuna concupiscenza degli occhi verso un qualunque uomo; non dite di avere pensieri puri, se avete impudichi gli occhi, perché l'occhio impuro è sintomo di un cuore impuro. E colei che guarda un uomo in modo malizioso non deve credere di non essere vista da altri, quando fa questo; senza dubbio è vista da chi non credeva di essere guardata. Ma eccola nascosta, tanto da non essere vista da nessun uomo, come farà con colui che scruta dall'alto e al quale non ci si può nascondere per niente? Tema dunque di dispiacere a Dio, abbia in animo di non piacere all'uomo in modo malvagio. Quando dunque siete insieme, se arriva l'intendente del monastero o qualche uomo insieme con lui, custodite a vicenda la vostra riservatezza. Infatti, il Signore che abita in voi vi custodisce anche in questo modo.

XXII. Se poi vedrete qualcuna agire in modo più sfacciato di quanto sarebbe bene, riprendetela in segreto, come sorella; se non vuol ascoltare, informate la madre badessa; e non si pensi che voi siete maldicenti, quando rivelate ciò con onesto pensiero: infatti, siete maggiormente colpevoli e vi rendete complici dello stesso peccato se, col vostro silenzio,lasciate perire la vostra sorella, mentre avreste potuto correggerla con la punizione. Se infatti avesse nel corpo una freccia o fosse stata morsa da un serpente e volesse occultare il fatto per paura di essere operata, non sarebbe crudele il tacere e misericordioso lo svelare la cosa? Quanto più dovete manifestare le istigazioni del diavolo e le sue insidie, affinché la lacerazione del peccato non diventi più grave nel cuore, né il male della concupiscenza trovi più a lungo alimento nell'animo. E fate ciò con amore per le sorelle ed in odio ai vizi.

XXIII. Chiunque poi, Dio non voglia, si sia spinta così tanto nel male da ricevere di nascosto lettere o qualsivoglia messaggio o piccolo dono; se lo confesserà da sé, meriti indulgenza e si preghi per lei; se invece sarà scoperta nel nasconderlo o dimostrata colpevole, sia gravemente punita secondo le regole del monastero. Soggiaccia ad un simile rigore anche colei che abbia osato con sacrilega presunzione recapitare a chiunque lettere o piccoli doni; tuttavia se qualcuna, per affetto verso i genitori o per qualunque rapporto di familiarità, volesse far pervenire un pane benedetto, si consigli con la madre badessa; e se la stessa lo permetterà, lo dia  tramite le portinaie, ed esse lo trasmettano a suo nome a chi vorrà: la stessa sorella non presuma di dare o di ricevere qualcosa per conto suo, senza la priora o la portinaia.

XXIV.  Non solo non si dovrebbe pensare, ma neppure assolutamente credere che le vergini si possano offendere con aspre maldicenze ed insulti; tuttavia se per caso, a causa dell'umana fragilità, alcune delle sorelle, per istigazione del demonio, osassero cadere in tanta indecenza da commettere persino un furto o di mettersi le mani addosso, è giusto che subiscano la punizione prevista coloro che avranno violato le norme della Regola. Infatti, è necessario che si realizzi in loro ciò che lo Spirito Santo prescrisse riguardo ai figli indisciplinati, per bocca di Salomone: “Chi ama il proprio figlio usa spesso la frusta per lui” (Sir 30,1) E ancora: “Se lo percuoti con il bastone, lo salverai dal regno dei morti “ (Pr 23,14) Ricevano questa punizione alla presenza della Comunità conforme al detto dell'Apostolo: “Quelli poi che risultano colpevoli, rimproverali alla presenza di tutti” (1 Tm 5,20).

XXV. E poiché la madre badessa del monastero deve prendersi cura della salvezza delle anime e deve sempre pensare, con il piccolo patrimonio del monastero, a ciò che occorre per le necessità del corpo. Inoltre deve accogliere premurosamente i visitatori e rispondere alle lettere di fedeli di ogni tipo; competerà alla sollecitudine della priora e dell’addetta alla distribuzione della lana di curare la lavorazione della lana, onde si procurino alle sante sorelle i vestiti. Grazie al loro lavoro, con zelo e amore di Dio, si preparino tanto accuratamente tutti i vestiti che sono necessari, in modo che ogni volta che occorrono alle sante sorelle, (la madre badessa) li distribuisca con santa discrezione.

XXVI. Pertanto si facciano questi abiti nel monastero con tanta operosità in modo che la badessa non debba mai comperarne fuori del monastero. E non spetterà a voi stabilire quale indumento vi viene assegnato in conformità della stagione. Se poi a causa di ciò nascono tra voi contrasti e mormorazioni – se per caso alcune di voi riceveranno qualcosa di meno adatto di ciò che avevano prima- giudicate voi quanto sia difettoso quel santo abito interiore del cuore, voi che mormorate per l'abito del corpo. Tuttavia se la vostra inadeguatezza viene tollerata, in modo che abbiate più di quanto esige la necessità quotidiana, riponete quello che avete ricevuto in un unico posto custodito in comune, e la tesoriera tenga le chiavi dei vostri cofanetti ed armadietti.

XXVII. Nessuna si dedichi a qualche lavoro per sé, a meno che la badessa glielo abbia prescritto o permesso; bensì tutti i vostri lavori siano eseguiti in comune, con così santo scrupolo e così fervorosa alacrità come se faceste qualcosa di esclusivo per voi.

XXVIII. Alla dispensa, alla portineria e al laboratorio della lana siano destinate dall'anziana non coloro che considerano i desideri di alcune, ma i bisogni di tutte con timore di Dio, e perciò nessuna delle sorelle si azzardi a riporre o ad avere presso il letto qualcosa da mangiare o da bere. Inoltre, chiunque abbia fatto ciò, subisca una gravissima penitenza. Innanzitutto vi scongiuro, davanti a Dio ed ai suoi angeli, che nessuna delle sorelle compri del vino o lo riceva di nascosto da chiunque lo mandi; se però fosse inviato, le portinaie lo prendano alla presenza della madre badessa o della priora e lo consegnino alla cantiniera; e tramite suo, secondo la prescrizione della Regola, sia dispensato alla sorella a cui fu inviato, nella misura che conviene alla sua infermità. E poiché di solito succede che la dispensa del monastero non abbia sempre del buon vino, spetterà alla solerzia della santa badessa di procurare un vino tale che possa essere assaggiato dalle ammalate o da quelle che vengono cibate in modo più delicato.

XXIX. Si neghino il meno possibile anche i bagni, quando lo richiede l’infermità; ma lo si faccia senza mormorazioni dietro parere medico così che, se anche la malata non vuole fare il bagno, faccia per ordine dell'anziana ciò che è necessario per la salute. Se invece non vi è costretta da alcuna infermità, non si assecondi la sua voglia.

XXX. La cura delle ammalate o di coloro che soffrono di qualche infermità deve essere affidata ad una sorella molto diligente ed affidabile, che chieda alla dispensa ciò che intuisca essere necessario, e la si deve scegliere tale che custodisca l'austerità monastica e serva con dolcezza le inferme. E se la necessità delle inferme lo esige, e sarà ritenuto giusto dalla madre del monastero, le malate abbiano anche una loro piccola dispensa e una cucina comune. Quelle che sono responsabili della dispensa, o della cantina o del vestiario o della biblioteca o della portineria o del laboratorio della lana, ricevano le chiavi sopra il Vangelo, e servano tutte le altre senza mormorare. Se poi qualcuna crederà di poter utilizzare o custodire con negligenza le vesti, le scarpe e gli utensili, le sarà data una severa punizione, come cattivo amministratore dei beni del monastero.

XXXI. Non vi sia nessuna litigio, secondo il detto dell'Apostolo: “Un servo del Signore non deve essere litigioso” (2 Tm 2,24) e ancora: “Astieniti dalle risse e diminuirai i peccati” (Sir 28,8), ma se ci fossero, finiscano il più presto possibile, affinché l'ira non degeneri in odio, e la pagliuzza non diventi una trave, e l'anima non diventi omicida; infatti così leggete: “Chiunque odia il proprio fratello è omicida” (1 Gv 3,15) e: “alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche” (1 Tm 2,8). Chiunque abbia offeso una sua sorella con offese, maldicenze o anche per accusare di un sopruso, si ricordi di espiare la colpa dandole soddisfazione. Se osasse ricadere nello stesso peccato, sia colpita con la più severa punizione, finché meriti di essere riconciliata riconoscendo il proprio errore. Le giovani in particolare rispettino le anziane. Se però qualcuna per qualsiasi motivo sia stata scomunicata, viva separata dalla comunità nel luogo che la badessa avrà comandato, con una delle sorelle spirituali, fino a che, dopo umile pentimento, riceva il perdono. Se poi, come suole succedere, per istigazione del demonio, si offenderanno a vicenda, dovranno chiedersi perdono a vicenda e rimettersi i debiti, grazie alle preghiere che devono essere in modo particolare quanto più assidue, tanto più pure. E se colei a cui è chiesto il perdono non vuole perdonare alla sua sorella, sia rimossa dalla comunità e tema quello (che è scritto): “se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 6,15). A sua volta chi non vuole mai chiedere scusa o non la chiede col cuore, oppure non perdona se glielo si chiede, dimostra non aver motivo di stare in monastero. Trattenetevi dunque da parole troppo dure; se vi fossero scappate, non vi dispiaccia di fare uscire il medicamento da quella stessa bocca con cui sono state fatte le ferite.
Quando poi la necessità della disciplina costringe voi priore, per correggere le cattive abitudini, a dire parole dure, anche se per caso nel farlo vi sentite di aver superato il limite, da voi non si esige che pretendiate perdono; affinché non succeda che, presso coloro che devono essere obbedienti, venga danneggiata l'autorità del comando nel praticare troppo l'umiltà. Ma tuttavia dovete chiedere perdono di tutte loro al Signore, che sa anche con quanta benevolenza amiate quelle che più rimproverate con ragione.

XXXII. Obbedite senza mormorare alla madre badessa che si prende cura di tutte voi e alla priora, perché in loro non sia contristata la carità. Esse poi che vi governano, cerchino di custodire con carità e vera pietà la discrezione e la Regola. Diano loro stesse esempio di ben agire nei riguardi di tutte: riprendano le indocili, confortino le timide, sostengano le fragili, pensando sempre che di voi dovranno rendere conto a Dio; per questo anche voi, con l'obbedire ancor più santamente, fate opera di misericordia non solo a voi, ma anche a loro: poiché quanto appaiono superiori tra voi per disposizione, tanto si trovano in maggior pericolo. Perciò non solo alla madre badessa, ma anche alla priora, alla precettrice o alla maestra (delle novizie) obbedite umilmente con reverenza.

XXXIII. Innanzitutto, per conservare la vostra reputazione, nessun uomo entri nella parte più interna del monastero e negli oratori, eccetto i vescovi, l'intendente e il sacerdote, diacono e suddiacono, uno o due lettori, fidati per età e per modo di vita, che alcune volte devono celebrare la Messa. Quando poi si devono rinnovare i tetti o aggiustare porte o finestre o riparare qualcosa di simile, per effettuare il lavoro entrino soltanto gli operai e gli aiutanti insieme all'intendente, se lo esige la necessità; ma neppure essi senza che la madre badessa lo sappia e lo permetta. Inoltre, lo stesso intendente non entri nella parte interna del monastero se non per questi servizi che abbiamo sopra descritto; e non lo faccia mai o raramente senza che ci sia la badessa o un’altra irreprensibile testimone: in modo che le (sorelle) consacrate mantengano la loro intimità, come si addice e conviene.

XXXIV. Allo stesso modo sia proibito di entrare anche alle donne secolari sposate, o alle ragazze  e alle altre donne ancora in abito laico.

XXXV. Si rispetti la regola che la badessa non vada ad incontrare gente in parlatorio senza il riguardo che le spetta, cioè senza due o tre sorelle. I vescovi, gli abati o gli altri religiosi, fidati per l’età avanzata, se lo chiedono, devono poter entrare nell'oratorio per pregare. Si presti inoltre attenzione a che la porta del monastero resti aperta ai visitatori in ore opportune.

XXXVI. Non allestite mai pranzi, né in monastero né fuori monastero, neppure a queste persone, cioè a vescovi, abati, monaci, ecclesiastici, uomini secolari, donne in abito secolare, nemmeno ai parenti della badessa o di alcuna monaca: né si offra il pranzo al vescovo di questa città e nemmeno all'intendente del monastero stesso. Ed inoltre neanche ad una religiosa della città, a meno che si abbiano relazioni importanti (con loro) e che siano molto devote al monastero; ma ciò avvenga molto di rado. Ma se una donna viene da un'altra città per vedere la propria figlia, o a visitare il monastero, se si tratta di una religiosa e sembrerà opportuno alla badessa, la si deve invitare a pranzo; le altre assolutamente mai, perché le sante vergini e le persone votate a Dio devono piuttosto vivere per il Cristo e pregare per tutto il popolo, e non preparare pranzi per il corpo.

XXXVII. Se però qualcuna vorrà vedere sua sorella, o figlia, o qualsiasi parente o conoscente, non le si neghi il colloquio, alla presenza della maestra (delle novizie) o di un'anziana qualsiasi.

XXXVIII. La badessa in ogni caso non mangi fuori dalla Comunità, se non per qualcosa di straordinario, o per malattia, o per un impegno improrogabile.

XXIX. Di questo soprattutto ammonisco e  scongiuro – te, o santa madre e te, venerabile priora, chiunque tu sia, e poi chiunque deve assistere le malate e anche la precettrice e la maestra (delle novizie) - controllate attentamente se ci sono alcune fra le sorelle le quali, essendo abituate a nutrirsi in modo più delicato o forse perché soffrono spesso a causa di un stomaco debole, non possono fare astinenza come le altre o comunque digiunano con grande fatica. E se esse per timidezza non osano chiedere, siate voi a comandare alle cellerarie di servirle e a ordinare loro di accettare. E stiano ben certe che qualunque cosa ricevano a qualsiasi ora per mano o per ordine dell'anziana, in quel conforto ricevono Cristo. La celleraria poi e colei che deve servire le inferme, saranno segnalate al cospetto di Dio e degli angeli per la cura e lo zelo nei loro confronti, più che per ogni altra sollecitudine. Raccomando anche ciò: che per evitare troppo subbuglio non si facciano quotidiane o continue elemosine alla porta del monastero, ma la badessa faccia dispensare ai poveri, per il tramite dell'intendente, quel che Dio concede, purché ne rimanga per le necessità del monastero.

XL. Innanzitutto, se qualcuno consegna o invia vestiti o qualunque altra cosa alla propria figlia o a una (sorella) con cui abbia qualche relazione di parentela, si badi a che non si prendano di nascosto: per questo motivo supplico, in nome di Dio e dei suoi angeli, che tutte quelle che sorvegliano la portineria non permettano che nulla sia dato da dentro il monastero, né consentano che dall’esterno sia ricevuto qualcosa nel monastero senza che lo sappia la badessa e che abbia dato il suo consenso. Tuttavia se la badessa, come succede, sarà occupata con dei visitatori, le portinaie mostrino alla priora qualunque cosa venga  offerta. E se trascureranno di osservare questa regola, sia le portinaie che lo permettono, sia le sorelle che ricevono, non solo subiranno i più gravi rigori del monastero, ma sappiano che renderanno conto con me davanti a Dio in merito alla trasgressione della santa Regola. Certamente l'oggetto recapitato lo tenga lei, se  le occorre per suo uso; se invece non le manca nulla, resti a disposizione comune e lo si offra a chi ne ha bisogno, secondo quel comando del Signore: “Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha” (Lc 3,11).
Anche gli abiti stessi, quando ne ricevono di nuovi, se non hanno bisogno di quelli vecchi, li rendano alla badessa perché siano distribuiti alle sorelle povere o alle novizie o alle più giovani. Inoltre (le sorelle) abbiano tutte le vesti solo di un colore semplice e discreto, mai troppo scure, mai vistose, ma soltanto bianco opaco o colore del latte e (queste vesti) siano accuratamente preparate in monastero dalla priora e a cura della lanaiola, e siano consegnate dalla madre badessa del monastero, secondo la ragionevole necessità di ciascuna.

XLI. In monastero non si faccia nessun’altra tintura se non, come detto prima, colore bianco opaco e bianco latte: perché all'umiltà di vergini non conviene altro. Anche le coperte dei letti siano semplici, perché è sicuramente scorretto che sul letto di una religiosa risplendano coperte eleganti o copriletti ricamati. Non abbiate argenterie a vostro uso, tranne che per gli arredi dell'oratorio.

XLII. Non si confezionino mai in monastero né stoffe decorate, né con ricami, né tessuti variopinti o tappeti od ornamenti (pregiati). Anche i paramenti stessi nell’oratorio del monastero devono essere semplici, mai ricamati a colori, mai interamente di seta; e null’altro vi si aggiunga se non croci, o nere o bianco latte, solamente in panno o in lino. Neanche si devono appendere tendaggi incerati, né attaccare quadri, né affrescare pitture sulle pareti o sui soffitti: perché nel monastero deve stare non quello che piace agli occhi terreni, , ma soltanto quello che è gradito agli occhi spirituali. Se poi saranno conferiti al monastero, da voi o da alcuno dei fedeli, dei paramenti, siano venduti per sostenere le necessità del monastero o siano assegnati alla Basilica di Santa Maria, se ce ne fosse bisogno. Non si eseguano mai ricami, se non nei fazzoletti e negli asciugamani,  dietro ordine della badessa.
Nessuna di voi osi ricevere, senza l’ordine della badessa, vesti di chierici o di laici, né di parenti o di qualsiasi estraneo, sia uomo che donna, da lavare, da cucire o da riadattare o da tingere; e ciò per evitare che, a causa di questa familiarità incauta e nemica della dignità, possa essere leso il buon nome del monastero. Inoltre, ogni sorella che non vorrà osservare ciò, sia sottoposta alla disciplina del monastero, come se avesse commesso una (grave) mancanza.

XLIII. Te poi, santa e venerabile madre del monastero, e te priora della santa Comunità, esorto e scongiuro davanti e Dio ed ai suoi angeli, che mai minacce o critiche o lusinghe di alcuno fiacchino il vostro animo, tanto da sminuire l’insegnamento della santa e spirituale Regola. Credo tuttavia che, per misericordia di Dio, non incorrerete in peccato per qualche negligenza, ma potrete felicemente pervenire all'eterna beatitudine,  grazie all’obbedienza santa e gradita a Dio.



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